Le nuove regole per gli stabilimenti balneari in Lombardia durante la Fase 2
Le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative": focus sugli stabilimenti balneari.
Siamo ormai nel pieno della "Fase 2". Il Governo Conte ha formalizzato tutte le norme per la fine del lockdown nel Decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, illustrato dallo stesso Presidente del Consiglio nella scorsa serata di sabato.
Ma la Conferenza delle Regioni è riuscita a imporre all'Esecutivo anche un documento, intitolato "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", che più nel dettaglio spiega, settore per settore, quali regole bisogna seguire dal 18 maggio 2020.
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Le regole per gli stabilimenti balneari durante la Fase 2
Le presenti indicazioni condivise da tutte le regioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. In Lombardia, comprese le località affacciate sui tre principali laghi (Maggiore, Lario e Garda).
● Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
● È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
● Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
● La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
● Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone non autosufficienti;; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
● Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
● Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
● Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
● Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
● Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
● È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
● Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
LEGGI ANCHE: I principali contenuti del nuovo Decreto legge del 16 maggio 2020 e del nuovo Dpcm
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