Spostamenti, visite a parenti e amici, seconde case: le nuove Faq del Governo
Consentito tornare nelle seconde case (anche fuori regione), ma non con nuclei familiari non conviventi. Confermata anche la deroga agli spostamenti per chi abita nei piccoli comuni.
Zona rossa: a distanza di cinque giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, il Governo ha fatto chiarezza in merito a ciò che è consentito e a ciò che invece è vietato. Se ancora nutrite qualche dubbio in merito a spostamenti dentro e fuori dal proprio comune di residenza, viaggi verso le seconde case, visite a parenti e amici, partecipazioni a funerali o a riunioni di condominio QUI trovate il link che rimanda alle Faq del Governo.
Spostamenti, visite a parenti e amici, seconde case
Ogni domanda e risposta fa riferimento al colore che ha la propria regione. La Lombardia al momento è in fascia rossa, ma a mezzogiorno è attesa l’udienza dinanzi al giudice monocratico per il ricorso presentato al Tar del Lazio. Proviamo quindi a risolvere alcuni dei principali dubbi che ancora ci attanagliano:
È consentito andare a trovare parenti o amici?
Fino al 5 marzo in area rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma). È consentito spostarsi tra le 5 e le 22, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune fino a 5 mila abitanti tale spostamento è consentito anche entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
- La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
Inoltre, il Dpcm non ha escluso le cosiddette seconde case che si trovano fuori dai confini regionali dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro, è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano provare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Tale titolo deve avere una data certa e anteriore al 14 gennaio 2021.
Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data, comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione. Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?
Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive
È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?
Sì, la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì, anche se resta fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Se non fosse possibile per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.