Omicidio stradale, dubbi sulla legittimità. Ecco perchè
Nessuna differenza per chi ha la piena responsabilità dell'incidente e chi invece è in concorso di colpa.
Omicidio stradale, il tribunale di Torino solleva una questione sulla legittimità.
Omicidio stradale
La tanto agognata legge sull’omicidio stradale potrebbe essere presto rivista. A sollevare infatti dubbi sulla sua legittimità è proprio il tribunale di Torino. Il giudice Modestino Villani della sesta sezione penale ha infatti interpellato la Consulta su questa legge, a seguito di un’istanza dell’avvocato Riccardo Salomone. La questione è stata sollevata nell’ambito del processo riguardante una anziana investita nel 2016 mentre attraversava la strada a Moncalieri; la donna riportò lesioni guaribili in 60 giorni.
Due le questioni sollevate
Al centro della questione, secondo l’avvocato, ci sono due aspetti della legge: il primo riguarda la sproporzione del calcolo rispetto alla pena minima, che passa da 45 giorni a 18 mesi; in secondo luogo il legale solleva il tema dell’automatismo della revoca della patente, che viene disposta a prescindere dalla dinamica dell’incidente sia in caso di condanna che di patteggiamento. Infatti a seguito della revoca della patente, l’automobilista non può chiedere nuovamente la patente per i cinque anni successivi.
La legge non fa distinzioni
La questione si pone in quanto la legge viene applicata a chiunque provochi lesioni a qualcun altro mentre è alla guida di un veicolo a motore, senza fare distinzioni fra chi provoca l’incidente perchè ubriaco o sotto l’effetto di droghe e chi invece non si ferma a prestare soccorso. Altro punto invece è che con la stessa legge vengono giudicati indistintamente coloro che effettivamente provocano l’incidente e chi invece hanno solamente una colpa parziale, in concorso cioè con la vittima.