Congedo parentale, e ora cosa succede? Tutti i chiarimenti dell’Inps
Ecco tutte le informazioni per i genitori.
Congedo parentale, e ora cosa succede? A chiederselo sono molti genitori che presto potranno rientrare al lavoro in vista della ripartenza del 4 maggio. Chiuse invece ancora le scuole. E quindi? Ecco i chiarimenti dell’Inps a riguardo.
Congedo parentale, cosa succede ora?
Le misure contenitive in vigore fino al 3 maggio e la ripartenza, seppur graduale, prevista per il giorno successivo (lo ha anche chiesto ufficialmente Regione Lombardia al Governo) hanno portato molti genitori a chiedersi cosa succederà una volta rientrati al lavoro visto che di riapertura di scuole e asili, al momento, proprio non se ne parla. In altre parole cosa succede con i congedi parentali? Un dubbio che è sorto a molti tanto che L’Inps da diffuso ieri un chiarimento.
LEGGI ANCHE>> Coronavirus: Regione Lombardia progetta la “nuova normalità” dal 4 maggio
I chiarimenti dell’Inps
- I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni
- Durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
- La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
- Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Qui la nota integrale dell’Insp
RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!
Iscriviti al nostro gruppo Facebook Cremona e Provincia Eventi & News
E segui la nostra pagina Facebook ufficiale prima Cremona (clicca "Mi piace" o "Segui" e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)