I chiarimenti

Certificazione verde o green pass: le risposte a tutti i dubbi

Cosa sono le “certificazioni verdi”? Come si possono ottenere? Qual è la loro durata? Chi le rilascia?

Certificazione verde o green pass: le risposte a tutti i dubbi
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Cosa sono le “certificazioni verdi o green pass”? Come si possono ottenere? Qual è la loro durata? Chi le rilascia? Come riporta Prima Lecco, con l’approssimarsi della bella stagione e delle vacanze ecco un aiuto per fugare i dubbi che possono sorgere.

Certificazione verde o green pass:

Le “certificazioni verdi Covid-19” anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da Covid-19, con cessazione dell’isolamento;
c) aver eseguito un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

I tempi di validità e le modalità di rilascio

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde Covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, con lo stesso contenuto della certificazione verde o green pass, che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale.

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