Buche stradali ecco cosa fare se l’auto subisce un danno per tentare il risarcimento
Il Codacons diffonde una "guida" su come comportarsi nel momento in cui doveste subire un danno a causa del manto stradale.
Buche stradali: come mettersi al riparo dai danni provocati dalle strade colabrodo.
Buche stradali
Le nevicate dei giorni scorsi presentano il conto: le strade della Bassa sono ridotte ad un vero e proprio colabrodo. Già di per sé rovinate, ora versano in una condizione pesantissima. E a farne le spese sono soprattutto gli automobilisti costretti a percorrerle ogni giorno.
Codacons sul piede di guerra
La strage di cerchioni e pneumatici alle spese dei cittadini sta diventando una questione rilevante. “Il nostro allarme non era esagerato. I fatti stanno purtroppo confermando che avevamo ragione. L’intera rete stradale del pavese è un colabrodo pericoloso per l’integrità delle autovetture e soprattutto per l’incolumità delle persone. Oggi parte l’ennesima diffida del Codacons alla Provincia affinchè intervenga subito per evitare il peggio” tuona il Codacons.
Indicazioni per ottenere rimborsi
Nel frattempo il Codacons diffonde una “guida” su come comportarsi nel momento in cui doveste subire un danno a causa del manto stradale:
1 La prova del fatto: quando si cade in una fossa stradale, prima di togliere l’auto dall’avvallamento apertosi sull’asfalto, è opportuno procurarsi, proprio in questa fase, delle prove mediante fotografie scattate con il cellulare o il verbale della polizia municipale o stradale oppure un testimone.
2 La prova del danno: il momento successivo è la dimostrazione del danno subìto dal mezzo o dalla nostra stessa persona. Se, nel primo caso, la fattura del gommista, del batti lamiera o dell’elettrauto è più che sufficiente a garantire la prova del danno, per chi invece ha riportato contusioni o altre lesioni fisiche solo il certificato di pronto soccorso può dare quel margine di certezza per poter poi rivendicare il risarcimento.
3 L’insidia e l’onere della prova: la prima cosa da sapere è che la responsabilità della pubblica amministrazione si presume, salvo che quest’ultima dimostri che l’evento si è verificato per un caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e inevitabile. Il caso fortuito, però, potrebbe consistere nel comportamento dello stesso conducente che, andando per esempio veloce con l’auto o, comunque, oltre i limiti stabiliti dal codice o dalle concrete condizioni della strada, abbia agevolato egli stesso il rischio del danno.